Il contratto di formazione specialistica

Il contratto di formazione specialistica

Riferimenti normativi:

Legislazione nazionale:

Legge 368/99

DM 1 Agosto 2005

DM 68/2015

DI 402/2017 (Allegato 1 - 2 - 3- 4)

Contratto di formazione specialistica - modello base nazionale

Normativa locale:

Regolamento per la Formazione Medico Specialistica

Regolamento dei Consigli di Scuola di Specializzazione

Regolamento per la Consulta dei Direttori di Scuola di Specializzazione

Atto aziendale AOPD 2015

Regolamento guardie dei Medici in formazione 2014

Regolamento per la frequenza in stato di gravidanza

I medici che accedono alle Scuole di Specializzazione beneficiano di un contratto di formazione specialistica, disciplinato dal D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca stabilisce per ogni Ateneo il numero posti da assegnare ad ogni Scuola di Specializzazione e dunque il numero di contratti di formazione specialistica da attivare per ogni anno accademico. Stabilisce inoltre la data di decorrenza di inizio attività. I contratti con finanziamento ministeriale vengono stipulati all’inizio del corso di specializzazione e sono automaticamente prorogati di anno in anno per tutta la durata del corso (se permangono le condizioni legittimanti).

Possono essere attivati ulteriori contratti finanziati da Regioni, da Enti pubblici, o Enti/Aziende privati tramite finanziamenti acquisiti dall’Università, che si aggiungono ai contratti statali al fine di colmare l’eventuale divario tra fabbisogni e numero dei contratti ministeriali assegnati.

Il contratto di formazione è finalizzato all‘acquisizione delle competenze professionali previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole mediante la frequenza delle attività didattiche programmate dal Consiglio della Scuola e lo svolgimento di attività assistenziali. Il monte ore lavorativo è pari 34 ore settimanali più 4 ore settimanali per aggiornamento.

Orario di lavoro previsto per gli specializzandi medici

L’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 368/99 recita “L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.” Pertanto sono previste 34 ore settimanali più 4 ore per aggiornamento.

Direttiva 2003/88/CE del 4 Novembre 2003

Nota dell'Osservatorio Nazionale sull'orario di lavoro

Trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica

Ai medici specializzandi è corrisposto un trattamento economico composto da una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è pari a 22.700,00 € lordi per ciascun anno. La quota variabile è pari a 2.300,00 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300,00 € annui lordi per gli anni di corso successivi. Gli emolumenti percepiti attraverso il contratto sono esenti dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e non imponibili Irap, pertanto non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi per le somme ricevute.

E’ obbligatorio il versamento dei contribuiti previdenziali, infatti la Finanziaria 2006 (art. 1, comma 300) ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, dei medici con contratto di formazione specialistica.

Dopo alterni orientamenti sull'obbligo contributivo di tali soggetti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che, alla stregua di tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata, i medici in formazione specialistica sono assoggettati:

  • all'aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale;
  • all'aliquota piena, in caso contrario.

Non sussiste l’obbligo per il medico dell’iscrizione alla Gestione Separata a proprio carico, poiché si ritiene validamente assolto con l'invio delle denunce E-mens da parte delle università.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’INPS.

Gli emolumenti per i medici con contratto di formazione specialistica sono erogati mensilmente su base posticipata. Per la determinazione del compenso mensile si tiene conto di eventuali assenze, che devono essere tempestivamente comunicate secondo quanto previsto dall’art. 40 comma 3 del D.Lgs. 368/99.

Accredito degli emolumenti

In virtù del D.L. 201/2011 (Governo Monti) è fatto "divieto di utilizzare denaro contante per i pagamenti, superiori a 1.000,00 Euro, da parte delle pubbliche amministrazioni (compresi stipendi, pensioni e altri compensi)".

Pertanto è necessario che lo specializzando sia titolare di conto corrente, presso il quale poter effettuare l’accredito degli emolumenti.

Procedura per l'attivazione delle credenziali di accesso per consultare il cedolino stipendiale

Ogni dipendente, all’atto dell’assunzione, deve indicare i dati del conto corrente bancario o postale sul quale verrà accreditato lo stipendio. Il modulo per la riscossione dev’essere inviato al fax 049.8273130 (Servizio Amministrazione del personale) anche nel caso in cui si voglia modificare il conto di accredito.

Lo stipendio viene accreditato sul conto il giorno 21 di ogni mese. Qualora  sia un giorno festivo o prefestivo, l’importo viene accreditato il primo giorno lavorativo precedente.

Le informazioni sul proprio trattamento economico sono disponibili nell'area riservata del portale del Centro Servizi Informatici di Ateneo. Inserendo user e password è possibile, alla voce “Servizi personali”, accedere a molte informazioni utili. Sono scaricabili in formato elettronico il cedolino stipendio (mensile) e il Cud (annuale, gestito dal Servizio Coordinamento fiscale ed IVA). E’ inoltre possibile visualizzare mese per mese il dettaglio del proprio trattamento economico, con gli importi specifici di ogni singola voce (retribuzione, ritenute fiscali, ritenute previdenziali, detrazioni, arretrati).