Diritti e Doveri

Cosa prevede il contratto riguardo l'assicurazione

L’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/99 stabilisce che “L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”.

Parimenti al personale strutturato, la copertura per la rinuncia alla rivalsa in caso di COLPA GRAVE è a carico del singolo.

Risoluzione anticipata del contratto

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto i casi previsti all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 368/99:

a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi) in caso di malattia;

d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.”

Assenze giustificate “ferie”

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi”. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico (D.Lgs. 368/99 art. 40 comma 4).

Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie. Tutte le assenze diverse dalla malattia giustificata inferiore a 40 giorni (matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, ecc.) rientrano in questa tipologia di assenza.

Sospensione del corso di studi

Le uniche sospensioni previste sono relative a periodi di malattia, maternità , congedo parentale. Per la sospensione relativa ad un periodo di prova previsto da eventuale contratto di assunzione vanno richiesti chiarimenti al MIUR.

Assenze per malattia (Cosa prevede il contratto)

L’art. 40 comma 3 del D.Lgs. 368/99 stabilische che “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.

Pertanto i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di sospensione viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.DLGS_151-2001

Assenze per maternità (Cosa prevede il contratto)

Per le specializzande in gravidanza si applica il D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, pertanto sono previsti:

  • il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
  • il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;
  • riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro ---> a Padova secondo il il verbale del Senato Accademico del 12 gennaio 2010 ( scarica: delibera maternità sa120110 ) l'Università ha deliberato di disapplicare, in quanto incompatibili con la disciplina del contratto di formazione specialistica, le disposizioni in materia di sospensione della formazione specialistica per maternità contenute nell’art. 5 del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, emanato con D.R. n. 3769 del 6 dicembre 2006.

Il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto. Ciò comporta il naturale differimento del conseguimento del diploma per un numero di giorni pari all’assenza complessiva. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni.

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.

Non deve essere recuperato il periodo di congedo obbligatorio per maternità o la sospensione per malattia che ricade al di fuori della scadenza del rapporto di lavoro.

Il recupero dei periodi di sospensione

Poiche’ la formazione specialistica non puo’ essere interrotta, il recupero dell’assenza complessiva non puo’ differire dal giorno successivo alla scadenza del contratto, che viene dunque prorogato, pena la risoluzione dello stesso. E’ pertanto necessaria l’attestazione del Direttore della Scuola, da presentare alla U.O., che comprovi la regolare continuità del periodo formativo dello specializzando.

Durante il periodo di recupero viene corrisposto l’intero importo del trattamento economico.

Non è possibile lavorare per più di 38 ore settimanali allo scopo di terminare in anticipo il periodo di recupero. Il contratto viene prorogato di un numero di giorni pari al numero di giorni di assenza da recuperare.

Cosa succede se si supera il periodo massimo di assenze da recuperare

Secondo quanto disposto dall’art. 37 comma 5 del D. Lgs. 368/99 il superamento del periodo massimo di comporto, pari a 12 mesi, è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Cosa succede se, per una seconda maternità, si supera il periodo massimo di comporto di 12 mesi

In caso di gravidanza il superamento del periodo di assenza massimo non comporta la risoluzione anticipata del contratto, in quanto vale la legge sulla tutela della maternità (D.Lgs. 151/01) e tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

Il trattamento economico, pari alla sola quota fissa, è corrisposto solo per il periodo di assenza massimo di 12 mesi durante tutto il corso di specializzazione, le ulteriori assenze aggiuntive per gravidanza sono previste per quanto esposto sopra, ma non sono retribuite. Per assenze oltre l’anno subentra l’INPS.

Se ad esempio per la precedente gravidanza l’assenza è stata pari ad 11 mesi (5 mesi di congedo per maternità obbligatorio + 6 mesi di congedo parentale), per la seconda gravidanza il trattamento economico viene corrisposto solo per il primo mese di assenza dei 5 di maternità obbligatoria previsti per legge. Anche l’eventuale congedo parentale facoltativo, se usufruito non è retribuito.

I periodi di assenza andranno però recuperati interamente, quindi nell’ipotesi di voler usufruire dei 6 mesi di congedo parentale facoltativo anche per la seconda gravidanza, si dovrà recuperare un periodo totale di 22 mesi per il raggiungimento della specializzazione.

Quali attività può effettuare il medico in formazione specialistica

Il D. Lgs. 368/99 art. 40 comma 1 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico é inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”.

Pertanto il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 368/99 dalla legge n. 448 del 28/12/2001 [finanziaria 2002] art. 19 comma 11 e DL 81/04 convertito nella legge n. 138 del 26/05/2004, art. 2-octies.

Sulla base delle suddette disposizioni lo specializzando, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può:

  • effettuare l’attività intramuraria, se ha già una precedente specializzazione medica;
  • sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
  • essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti il comma 3 dell’art. 61 della legge Biagi, D. Lgs. 276/2003, cita “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali […]”.

La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto all’art. 37 comma 5 “b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità”

È possibile avere la partita IVA solo per fatturare le prestazioni previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica).

I Periodi di formazione in strutture al di fuori della rete formativa o all’estero

L’art. 40 comma 6 del D. Lgs. 368/99 dispone che “Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.

Secondo il D.P.R. 162/82 art. 12 comma 3: “[…] Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.” È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa e anche all'estero se autorizzati dal consiglio della scuola.

In caso di formazione all’estero l’assicurazione è a carico dello specializzando e si può prevedere una forma mista di integrazione da parte dell’azienda ospitante.

18 mesi è il periodo massimo di formazione all’estero cosi come stabilito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2007.

Rilascio delle certificazioni attestanti il contratto di formazione specialistica

Ai sensi dell’articolo 15 della legge 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi. Gli interessati in questi casi dovranno produrre solo autocertificazioni.

Eventuali certificazioni per uso privato saranno rilasciati in bollo e riporteranno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.